NORMATIVE
DOCUMENTI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA:
1) documento d'identità valido (carta d'identità, patente europea, passaporto, permesso di soggiorno)
2) codice fiscale o tessera sanitaria
* In ottemperanza alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il limite pagabile in contanti viene ridotto; per tale ragione OROARGENTO effettua PAGAMENTI IN CONTANTI fino ad un importo pari a € 499,99 e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili, quali bonifico bancario o assegno, a scelta del Cliente
La normativa di riferimento per lo svolgimento del commercio di oggetti preziosi usati è la seguente:
֍ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 intitolato “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” [TULPS]
֍ Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 intitolato “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
֍ Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 intitolato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche
֍ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” [normativa antiriciclaggio]
֍ Con riferimento specifico al commercio di oggetti preziosi usati, al fine di svolgere tale attività, l’esercente deve essere titolare di una licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura competente per luogo, ai sensi degli artt. 126 e 127 TULPS
֍ La Questura rilascia la licenza di pubblica sicurezza dopo:
* avere svolto le attività di controllo presso la Procura della Repubblica, in merito alla sussistenza dei requisiti morali in capo al legale rappresentante della società, ai soci e ai rappresentanti;
* avere svolto un sopralluogo nel negozio di Compro Oro per accertare che siano state adottate le misure di sicurezza idonee ad assicurare l’incolumità delle persone che vi lavorano all’interno (presenza di paratie con vetri blindati antisfondamento, di cassaforte, di sistema di allarme, di telecamere di videosorveglianza). Si rammenta che il negozio di compro oro è un esercizio commerciale come tutti gli altri, pertanto, a fronte del rilascio della licenza di pubblica sicurezza, devono essere svolte tutte le pratiche amministrative presso il Comune e la Camera di Commercio di competenza inerenti l’apertura di un’attività commerciale.
֍ Il titolare del negozio di Compro Oro è tenuto all’adempimento di specifici obblighi per lo svolgimento dell’attività di commercio di oggetti preziosi previsti espressamente dalla Legge
Identificazione del Cliente
֍ Il compro oro deve identificare il proprio Cliente mediante un documento di identità munito di fotografia in corso di validità al momento della compravendita degli oggetti preziosi.
֍ Il Cliente deve essere maggiorenne. E’ vietato l’acquisto di oro usato da parte di minori.
֍ Il Cliente è un privato, e pertanto rientra nella definizione di Consumatore ex art. 3 Codice del Consumo. ("la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta").
La Legge n. 7/2000, all’art. 1, comma 1, lettera a fornisce una definizione dell’oro da investimento:
“l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete avendo le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri”
Di conseguenza: SOLO CHI È OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO PUÒ COMMERCIALIZZARE L’ORO DA INVESTIMENTO IN VIA PROFESSIONALE